Il Giudice Sportivo, ricevuto dalla Soc. Benevento preannuncio di reclamo in ordine alla regolarità della gara sopra indicata, in attesa di ricevere le motivazioni, questo Giudice si riserva di decidere in merito all’omologazione del risultato.

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a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata ritorno sostenitori delle Società Benevento, Hellas Verona, Lecce, Livorno e Pescara hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

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Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto e sul terreno di giuoco uno dei quali, al 30° del secondo tempo, causava l'interruzione della gara; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

PASCIUTI Lorenzo (Carpi): per comportamento non regolamentare in campo (Settima sanzione); per avere, al 24° del secondo tempo, all'atto della notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

KRESIC Anton (Carpi): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

LEE Seungwod (Hellas Verona): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

VOLTA Massimo (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

MENDES Murilo Otavio (Livorno): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ADDAE Bright (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

FALASCO Nicola (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

JALLOW Lamin (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARRONE Luca (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NINKOVIC Nikola (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

OKEREKE Chidozie David (Spezia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

TONUCCI Denis (Foggia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BARAYE Bertrand Yves (Padova)

BERETTA Giacomo (Ascoli)

CARRARO Marco (Perugia)

GRECO Leandro (Foggia)

GUSTAFSON Samuel (Hellas Verona)

LUCI Andrea (Livorno)

MORA Luca (Spezia)

MORGANELLA Michel (Padova)

RAJKOVIC Slobodan (Palermo)

SEGRE Jacopo (Venezia)

VALIANI Francesco (Livorno)

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

VIVARINI Vincenzo (Ascoli): per avere, al 28° del primo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale.

AMMONIZIONE

DEI David (Cremonese): per avere, al 15° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale.

ESPOSITO Fabio (Cremonese): per avere, al 15° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale.

d) OPERATORI SANITARI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SCHENA Alessandro (Foggia): per avere, al 30° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, rivolto espressioni irriguardose ad un Assistente; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE

BENTIVOGLIO Carlo (Cremonese): per avere, al 15° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale.

Sezione: Serie B / Data: Mar 19 marzo 2019 alle 17:00 / Fonte: legab.it
Autore: Domenico Brandonisio
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